Bando di concessione contributi a fondo perduto per l’acquisto e/o ristrutturazione di prime case

“Disposizioni per il contrasto allo spopolamento” articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022
Data:

17/02/2025

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Descrizione

Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura del 50% della spesa sostenuta e comunque per l'importo massimo di Euro 15.000 nel comune di Gonnoscodina.

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’ufficio protocollo tramite gli indirizzi email: protocollo@pec.comune.gonnoscodina.or.it o protocollo@comune.gonnoscodina.or.it oppure ancora a mano, le richieste di contributo da redigersi sul modello "Allegato A" del bando compresi gli allegati richiesti.

Si specifica che il bando è permanente, la prima graduatoria verrà stilata prendendo in considerazione le domande pervenute entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando quindi sino al 19/03/2025 così come indicato nel bando, le successive saranno stilate ogni 6 mesi fino ad esaurimento dei fondi.

Per completezza si riporta un estratto del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche art. 3 comma 1 lettera d) che identifica gli interventi di ristrutturazione edilizia che possono usufruire del contributo: "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 14444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria"
(lettera modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 28, comma 5-bis, lettera a), legge n. 34 del 2022, poi dall'art. 14, comma 1-ter, legge n. 91 del 2022 poi dalla legge n. 105 del 2024 di conversione del decreto-legge n. 69 del 2024)

ERRATA CORRIGE: Si avvisa che il bando riporta erroneamente al punto 13 dell’art.3 “l’acquisto dell’immobile dovrà avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo di ciascuna annualità di finanziamento”, mentre si specifica che è da intendersi corretta la disposizione riportata all’art.9 “L’acquisto dell’abitazione o l’avvio della ristrutturazione devono essere successivi al 10 marzo 2022 o avvenire entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva con sottoscrizione di atto notarile o presentazione della pratica di ristrutturazione al SUAPE”.

ERRATA CORRIGE N.2: Si avvisa che il bando riporta erroneamente al punto 6, lettera a), dell’art.7 “non si accettano bonifici per detrazioni fiscali”, mentre si specifica che come ribadito dall’art.3, comma 16) “il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa a meno che la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto esplicito come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985”; pertanto in fase di rendiconto verranno accettati anche bonifici che usufruiscono di detrazione fiscale a titolo di esempio si citano: “Ristrutturazioni edilizie” Dpr 917/86 e successive modifiche, “Ecobonus” Legge 296/2006 e successive modifiche.

Per ulteriori dettagli si rimanda al bando, verso il quale se ne consiglia un'attenta lettura a tutti gli interessati.

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Gianni Atzeni

Gonnoscodina 09/03/2025

A cura di

Ufficio Tecnico

Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Manutenzioni, Pianificazione Territoriale, SUAPE

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 09/03/2025 10:01

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